La zona di pianificazione (art. 27 LPT) designa un comprensorio in cui i piani d'utilizzazione devono essere adottati o modificati. La zona di pianificazione è adottata da un'autorità e diventa immediatamente valida sotto il profilo giuridico per effetto dell'atto normativo. In un comprensorio definito zona di pianificazione non si può intraprendere nessuna azione che pregiudichi la (futura) pianificazione d'utilizzazione. I dati si basano sul MGDM Zone di pianificazione (ID 76, versione 1.1).